Descrizione
Con Determinazione Dirigenziale n. 1300/A1821A/2026 della Regione Piemonte, è stato dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R. Piemonte n. 15/2018.
Pertanto, sino a nuova Determina di cessazione del pericolo, a norma dell’art. 10 comma 7 della L.R. Piemonte n. 15/2018:
a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della L.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
In caso di violazione dei divieti di cui sopra, trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie previste dall’art. 13 della stessa L.R. Piemonte n. 15/2018.