Descrizione
ACCENSIONE RISCALDAMENTI
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, nei comuni come Domodossola inseriti in zona climatica E ai sensi del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, gli impianti di riscaldamento possono essere accesi dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno per 14 ore giornaliere (anche frazionate).
Sono esclusi da queste limitazioni gli edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole materne, asili nido, ospedali, case di cura, alberghi, pensioni, piscine, saune e in generali tutti gli edifici di cui al. c. 5 dell’art. 4 del D.P.R. n. 74/2013.
Al di fuori di tali periodi e solo in presenza di situazioni climatiche che lo giustifichino, gli impianti possono essere accesi, ma per non più di 7 ore (anche frazionate).
In ogni caso devono sempre essere rispettati i valori di temperatura massimi consentiti dalla normativa vigente (20°C + 2°C di tolleranza).
Se nel corso dell’anno si verificassero situazioni climatiche particolarmente sfavorevoli, il Sindaco, a fronte di comprovate esigenze, con propria ordinanza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 74/2013, può ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, dandone immediata informazione alla popolazione.
Si ribadisce che limitare il più possibile i consumi energetici contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente e a ridurre le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera.
La corretta manutenzione degli impianti e la buona pulizia degli stessi, non solo ne favoriscono l’efficienza ma contribuiscono anche alla riduzione dei consumi.
tale nota informativa è consultabile anche nella sezione Servizi - Ambiente ed Ecologia ai seguenti link: